Art. 1.

      1. All'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera d) del secondo comma, le parole: «marna da cemento,» sono soppresse;

          b) alla lettera b) del terzo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché della marna da cemento».

      2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i giacimenti di marna da cemento e di altri materiali utili alla formazione del cemento, riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono soggetti alla disciplina prevista per le cave.